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16 ottobre 2023

La riforma del Codice della proprietà industriale

Le novità più rilevanti utili alle imprese, le spiega nel suo intervento di questo mese l’avvocato Claudia Del Re.

contributo di Claudia Del Re, avvocato dello Studio Legale Del Re.

Rafforzare la competitività economica dell’Italia attraverso la tutela dei diritti di proprietà industriale e al contempo semplificare le procedure amministrative.  E’ l’obiettivo della Legge 102/2023 entrata in vigore lo scorso 23 agosto e che modifica il Codice della proprietà industriale secondo quanto previsto dalla Missione 1 del PNRR con importanti ricadute nella protezione di brevetti, marchi e disegni nel sistema produttivo.

Molte le novità in campo. Spicca tra queste l’introduzione della possibilità di beneficiare sia della protezione del brevetto italiano sia di quella del brevetto europeo concessi per la stessa invenzione ad uno stesso inventore. Recita l’art. 59 c.p.i.: “Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo”.

Si apre un nuovo scenario anche nell’ambito delle università e degli istituti di ricerca poiché qualora l’invenzione industriale sia maturata in esecuzione di un rapporto di lavoro all’interno di queste istituzioni, i diritti originati dall’invenzione spetteranno alla struttura di appartenenza dell’inventore fatto salvo il diritto dell’inventore stesso di esserne riconosciuto l’autore. In pratica, viene abolito il cosiddetto “professor Privilege” così da agevolare, negli intenti del legislatore, il trasferimento tecnologico con il concreto passaggio dalla ricerca alla produzione industriale. Le istituzioni universitarie, i centri di ricerca potranno dotarsi di un ufficio di trasferimento tecnologico “con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese”, le università e gli enti di ricerca. Il nuovo articolo 65 disciplina le invenzioni generate dall’attività di ricerca finanziata dalle imprese, promuovendo proprio la flessibilità dei rapporti tra le imprese e le università,

Tra le novità più rilevanti introdotte dalla riforma, una sottolineatura merita anche la possibilità di ottenere una protezione per i disegni e i modelli presentati nell’ambito di fiere, anche internazionali. Si irrobustisce la lotta alla contraffazione, con la previsione della possibilità di sequestrare prodotti contraffatti esposti nelle fiere. Si persegue l’intento di tutelare le indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi. Da non sottovalutare la possibilità di versare le tariffe di deposito dei brevetti non solo contemporaneamente alla presentazione della domanda di brevetto, ma anche in un momento successivo, al pari di quanto avviene in molti altri Paesi europei. Una strada che può diventare attrattiva anche per gli investimenti.

L’avvocato Claudia Del Re è professore a contratto in Gestione della Brevettazione e della Proprietà Intellettuale presso Università degli Studi di Firenze e avvocato dello Studio Legale Del Re.

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